Detenzione di armi in casa: le nuove regole

Con il decreto legislativo numero 121 del 29 settembre 2013 è cambiata la legge che norma la detenzione di armi in casa, per tutti quei soggetti che sono privi di porto d’armi. In particolare, il comma 2 dell’articolo 6 prevede che “entro 18 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto i soggetti detentori di armi […] devono produrre entro il 4 maggio 2015 il certificato medico di idoneità alla detenzione di armi comuni da fuoco previsto dall’articolo 35, settimo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, salvo che non sia stato già prodotto nei sei anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Decorsi i diciotto mesi è sempre possibile la presentazione del certificato nei 30 giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell’ufficio di pubblica sicurezza competente”.

In altre parole, c’è tempo fino ai primi di maggio 2015 per mettersi in regola senza troppi patemi d’animo; dopodiché, se si omette di produrre la dovuta certificazione, occorrerà attendere la diffida del commissariato e da quel momento scatteranno altri 30 giorni di tempo per rientrare nella norma di legge.

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